La Svizzera regolamenta il trust
di FrancescoGiorcelli, Head of Corporate& Tax di CapitalTrustees
Con il nuovo progetto di legge regolatrice sul trust, la Svizzera mira ad integrare un istituto di matrice anglosassone nel quadro giuridico esistente, enfatizzandone le caratteristiche giuridiche analoghe.
La normativa proposta non presuppone quindi la trasposizione di concetti giuridici di common law quali il frazionamento della proprietà o la distinzione tra legal ownership e equitable interest, ma presenta piuttosto elementi analoghi a quelli della fiducia o della fondazione.
Tra questi, per esempio, la distinzione tra proprietà legale e beneficio economico, il carattere obbligatorio del rapporto tra trustee e beneficiari, gli obblighi di diligenza del trustee, la costituzione di un patrimonio distinto e l’indipendenza del trust rispetto al disponente ed ai beneficiari.
Il testo del progetto chiarisce inoltre che il trustee detiene l’insieme dei diritti di proprietà sui beni in trust (art.529 l c.o.), mentre i beneficiari dispongono soltanto di diritti personali consolidati da un privilegio nel fallimento in caso di esecuzione forzata contro il trustee (art. 529 n) e di un diritto di seguito se i beni in trust sono stati alienati in violazione degli obblighi del trustee (art. 529 q). Viene quindi introdotta una responsabilità personale del trustee per le obbligazioni assunte nel suo ruolo, alle quali deve rispondere con il proprio patrimonio personale (art.529g).
Gli obblighi di due diligence del trustee sono poi esplicitati alla lettera h e j dell’Art.529, con particolare riferimento alla conservazione del patrimonio in trust, alla documentazione delle attività del trust e alla raccolta delle informazioni sui soggetti chiave. Quest’ultima previsione evidenzia peraltro la compatibilità della norma con gli obblighi assunti dalla Svizzera in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al terrorismo, nonché in tema di trasparenza fiscale.
Il rapporto esplicativo ha poi escluso il riconoscimento di un trust di scopo o a fini caritatevoli per evitare che possa essere utilizzato in alternativa alla fondazione di pubblica utilità. Appare invece la volontà di colmare la lacuna imposta dall’art. 335 del Codice civile che limita l’utilizzo delle fondazioni di famiglia alla sola copertura delle spese di educazione o all’assistenza dei membri della famiglia.
Sotto il punto di vista fiscale, il trust non è considerato un autonomo soggetto passivo d’imposta, ed il patrimonio e i redditi da esso generati sono attribuiti al disponente se residente in Svizzera nel caso di trust revocabile o ai beneficiari residenti in Svizzera nel caso di trust irrevocabili fixed interest. La nuova proposta prevede invece di equiparare la fiscalità dei trust irrevocabili e discrezionali a quella delle fondazioni, quindi come autonomo soggetto fiscale, purché almeno uno dei beneficiari risieda in Svizzera.
Questo approccio gioverà sicuramente ai clienti europei, che ritroveranno concetti giuridici a loro familiari, e ai professionisti che avranno a disposizione uno strumento di diritto interno con una legge regolatrice redatta in tedesco, francese e italiano.









